Delibera n. 21574 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21574
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.berkshiresystem.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito internet www.berkshiresystem.com attivo e disponibile anche in versione italiana, prospetta in favore degli utenti la possibilità di operare sul Forex tramite l'apertura di un conto PAMM (Percent Allocation Management Module) presso il broker Ascend Market e l'utilizzo di un software di trading automatico;
ii. al riguardo, nel sito si legge, tra l'altro, che "Berkshire System è una società di trading in partnership con il broker Ascend Market, composta da un team di trader professionisti che operano da oltre 10 anni nei mercati finanziari globali. […], il nostro primo obiettivo è quello di far sì che il capitale dei clienti sia al sicuro, mantenendo una costanza e allo stesso tempo garantendo massima serenità e trasparenza […] possiamo affermare con fierezza di essere uno dei migliori fondi d'investimento in circolazione con il 100% dei clienti soddisfatti;
iii. nella sezione "Servizi" del sito è presente la descrizione del "PAMM" e in particolare si legge che "Pamm" sta per "Percent Allocation Management Module, in altre parole, un conto PAMM è fondamentalmente un conto gestito, in cui un trader opera per conto di altri attraverso il suo stesso conto. I conti pamm funzionano con l'intermediazione Forex/CFD utilizzando un'applicazione software che consente ai clienti dell'intermediario di assegnare il proprio conto alla gestione da parte di un determinato operatore. Il trader che gestisce scambia quindi i propri soldi, ma è integrato dal denaro di altri clienti, che ricevono ciascuno una quota percentuale degli utili o delle perdite realizzati dal trader nei propri conti";
iv. nelle slide di presentazione viene tra l'altro precisato che "Nella PAMM il cliente si iscrive al broker, fa il deposito sul proprio conto e si collega all'operatività di Berkshire"; nelle medesime slide è indicata la modalità di iscrizione presso il broker Ascend Market, con la presenza di un link alla pagina web di registrazione https://live.ascendmarket.com/signup/ycMawOF4;
v. quanto alla riconducibilità, nella sezione "Chi siamo" viene indicato come "Founder & CEO" di "Berkshire System" il Sig. "Giuseppe Eros Lana". Nella sezione "Contatti" del sito è inoltre presente l'indicazione di un'utenza telefonica italiana (+39 3518499883);
CONSIDERATO che tramite il sito www.berkshiresystem.com è offerta, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai clienti la possibilità di avvalersi del servizio di gestione del proprio conto di trading aperto con il "broker Ascend Market", e che tale attività presuppone l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.berkshiresystem.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la "Berkshire System" non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.berkshiresystem.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona