Delibera n. 21576 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.tradesrun.com e la relativa pagina https://client.trading-dashboard.co.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito www.tradesrun.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading all'utente è richiesto di iscriversi al sito www.tradesrun.com tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano.
In particolare, tramite il pulsante elettronico denominato "Sign Up" presente nella homepage del sito www.tradesrun.com, l'utente viene instradato alla pagina https://client.tradingdashboard.co, disponibile anche in lingua italiana, ove è disponibile il modulo dedicato alla registrazione;
iii. a seguito di registrazione, l'utente ha accesso all'area personale del sito ove è possibile attivare una delle tipologie di account prospettate sul sito www.tradesrun.com ed impiegare somme di denaro. In particolare, sul sito www.tradesrun.com vengono prospettate quattro tipologie di conto, denominate "Classic", "Gold", "Platinum" e "VIP", che si differenziano tra loro in ragione del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati;
iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito www.tradesrun.com e nei "Terms of Business" si legge che "this website is owned and operated by Evergo Ltd", con sede alle Isole Marshall;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.tradesrun.com e la relativa pagina https://client.trading-dashboard.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.tradesrun.com e la relativa pagina https://client.trading-dashboard.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani: infatti, con riferimento al sito www.tradesrun.com, non disponibile in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani; quanto alla pagina https://client.trading-dashboard.co, quest'ultima è risultata consultabile anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che Evergo Ltd, con sede alle Isole Marshall, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.tradesrun.com e la relativa pagina https://client.trading-dashboard.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona