Delibera n. 21579 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21579
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://imrtrader.com e www.redfin.capital
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito https://imrtrader.com, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente viene invitato ad iscriversi al sito https://imrtrader.com mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale del sito, aprire un account di trading ed ivi impiegare somme di denaro;
iii. in particolare, nel sito https://imrtrader.com vengono prospettate quattro tipologie di conto differenziate in ragione dell'importo minimo richiesto e dei benefit prospettati e denominate "Micro", "Standard", "Premium" e "VIP";
iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito https://imrtrader.com denominata "Terms and Conditions" si legge che "Mistertrader possiede e gestisce questo sito" e, in calce alle pagine del medesimo dominio, è indicato che "Mistertrader è una denominazione commerciale gestita da Redfin Capital Ltd", con sede a Londra. Nella sezione denominata "Contattaci" del sito https://imrtrader.com, sono indicati un indirizzo di posta elettronica (support@mistertrader.co) ed una utenza telefonica con prefisso non italiano (+447778772356) riferibili alla predetta società "Redfin Capital Ltd" con sede a Londra;
v. inoltre, in calce alle pagine del sito internet https://imrtrader.com è presente un link che instrada automaticamente l'utente al diverso sito internet www.redfin.capital;
vi. mediante il sito www.redfin.capital, risultato attivo e registrato in forma anonima, viene prospettata all'utente la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: "Investment advisory; Discretionary portfolio management; Receipt and transmission of orders in financial instruments; Fiduciary services";
vii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.redfin.capital è menzionata la medesima società Redfin Capital Ltd, con sede a Londra, indicata anche nel sito https://imrtrader.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti https://imrtrader.com e www.redfin.capital è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf: infatti, tramite il sito https://imrtrader.com, è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari; quanto al diverso sito www.redfin.capital, lo stesso prospetta agli utenti la possibilità di usufruire di attività qualificabili come servizi di investimento;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti https://imrtrader.com e www.redfin.capital, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://imrtrader.com è risultato consultabile anche in lingua italiana e per lo stesso è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti degli utenti italiani; quanto al diverso sito www.redfin.capital, quest'ultimo è risultato direttamente raggiungibile tramite un link presente nel sito https://imrtrader.com;
CONSIDERATO che "Mistertrader", menzionato nell'ambito del sito https://imrtrader.com, e "Redfin Capital Ltd", con sede a Londra, menzionata sia nel sito https://imrtrader.com sia nel dominio www.redfin.capital, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e che, inoltre, "Redfin Capital Ltd", con sede a Londra, indicata nei siti https://imrtrader.com e www.redfin.capital non deve essere confusa con l'impresa di investimento cipriota Redfin Capital Ltd, con sede a Limmasol (Cipro), autorizzata dall'Autorità di Vigilanza di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC);
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://imrtrader.com e www.redfin.capital consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona