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Bollettino


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Delibera n. 21582

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.nbgmarket.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.nbgmarket.com è emerso che:

i. il sito internet è attivo e disponibile anche in lingua italiana;

ii. il sito prospetta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante indici, materie prime e metalli preziosi;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito – mediante procedura di registrazione disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – e l'apertura di un conto online; in particolare, sono disponibili, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, le seguenti tipologie di conto denominate: "Principiante", "Intermedio" e "Professionale";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine web del sito: a) è specificato che lo stesso "is run and operated by MAGINITO SERVICES LTD […]" con sede nel Regno Unito; b) è indicata l'ulteriore società denominata NBG Market (KI) Limited in riferimento alla quale è specificato che la stessa sarebbe "authorized and regulated by the Cayman Island Monetary Authority […]";

v. la sezione del sito internet "Sedi e Contatti" reca, tra l'altro, un recapito telefonico con prefisso internazionale italiano (+390697620509) e l'indirizzo e-mail info@NBGmarket.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.nbgmarket.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene prospettata ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.nbgmarket.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile anche in lingua italiana e all'interno dello stesso, inoltre, è presente l'indicazione di un recapito telefonico con prefisso internazionale italiano;

CONSIDERATO che le società denominate Maginito Services Ltd e NBG Market (KI) Limited menzionate all'interno del sito www.nbgmarket.com non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.nbgmarket.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

11 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona