Delibera n. 21591 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21591
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.mibtrades.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.mibtrades.com è emerso che:
i. mediante il sito www.mibtrades.com, risultato attivo, disponibile anche in lingua italiana e registrato da un utente anonimo, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e materie prime, su futures relativi a materie prime e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente viene invitato ad iscriversi al sito www.mibtrades.com mediante procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale, aprire un account di trading ed ivi impiegare somme di denaro;
iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.mibtrades.com sono contenuti taluni riferimenti al brand "Mibtrades". Quest'ultimo è inoltre indicato nei "Terms and Conditions" del sito www.mibtrades.com quale controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al medesimo sito ed ivi apra un account di trading;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.mibtrades.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto tramite il predetto sito viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.mibtrades.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è risultato consultabile anche in lingua italiana e per lo stesso è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che "Mibtrades", menzionato nell'ambito del sito www.mibtrades.com, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.mibtrades.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona