Delibera n. 21592 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21592
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.for-tradersfx.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.for-tradersfx.com è emerso che:
i. il sito risulta attivo e parzialmente disponibile in lingua italiana;
ii. il sito prospetta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su coppie di valute sul forex e su CFD aventi ad oggetto indici, commodities, azioni e petrolio greggio;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito – mediante procedura di registrazione disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – e l'apertura di un conto online; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Mini", "Bronze", "Silver", e "Gold";
iv. ad esito della procedura di registrazione è consentito l'accesso all'area riservata del sito ove è presente la piattaforma di webtrading fruibile anche in lingua italiana;
v. nei "Terms and conditions" reperibili sul sito si afferma che "ForTradersFX is owned and operated by ForTradersFX Ltd" con asserita sede alle Isole Marshall;
vi. nella sezione "Contact us" sono stati reperiti l'indirizzo email support@fortraderfx.com, un numero telefonico con prefisso estero e un apposito form per richiedere informazioni
VISTA la Delibera Consob n. 21243 del 28 gennaio 2020 con la quale si è ordinato alla società ForTradersFx Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il diverso sito internet www.fortradersfx.com;
VISTA la Delibera Consob n. 21334 del 22 aprile 2020 con la quale si è ordinato alla società ForTradersFx Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il diverso sito internet www.fortraders-fx.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei siti internet www.fortradersfx.com e www.fortraders-fx.com, il sito web www.for-tradersfx.com replica i contenuti ed il formato grafico degli stessi;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito web www.for-tradersfx.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è prospettata ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.for- tradersfx.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è parzialmente indisponibile in lingua italiana e, inoltre, è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che la società FortradersFx Ltd, con sede dichiarata alle Isole Marshall, menzionata all'interno del sito internet www.for-tradersfx.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.for-tradersfx.com, consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona