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Bollettino


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Delibera n. 21654

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://octaviotrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://octaviotrade.com è emerso che:

i. mediante il sito https://octaviotrade.com, risultato attivo e registrato in forma anonima, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è tenuto ad iscriversi al sito https://octaviotrade.com, aprire un account di trading ed impiegare somme di denaro;

iii. in particolare, nel sito https://octaviotrade.com vengono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Mini", "Standard", "Gold" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito https://octaviotrade.com denominata "Terms and Conditions", "Octaviotrade" figura quale controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al predetto dominio: ivi si legge infatti che "these Terms and Conditions, together with all policies are an inseparable part of a binding agreement between me and Octaviotrade";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://octaviotrade.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf in quanto tramite il predetto sito viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://octaviotrade.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche telefonica, non richieste nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che "Octaviotrade", menzionato nell'ambito del sito https://octaviotrade.com, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://octaviotrade.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

18 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona