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Bollettino


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Delibera n. 21698

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. mediante il sito https://revolution-fx.io viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul forex e di fare trading su CFD aventi come sottostante azioni, indici e commodities, tramite la piattaforma Metatrader4;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è tenuto ad iscriversi al sito https://revolution-fx.io mediante procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale del medesimo dominio disponibile anche in lingua italiana, aprire un account di trading ed ivi impiegare somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://revolution-fx.io vengono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Mini", "Classic", "Pro", "Vip" e "Platinum";

iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione "Terms and Conditions" del sito https://revolution- fx.io si legge che "these terms and conditions, together with all policies are inseparable part of a binding agreement between me and RevolutionFX" che dichiara di avere sede a "St.Vincent and the Grenadines";

v. in calce alle pagine del sito https://revolution-fx.io e nella sezione "Contacts" del medesimo dominio sono, tra l'altro, indicati un indirizzo di posta elettronica contenente un riferimento all'Italia (compliance.it@fxrevolution.io) ed una utenza telefonica con prefisso nazionale italiano (+390694809418);

vi. il distinto dominio web https://revolution-fx.cc, disponibile anche in lingua italiana, ospita una pagina di registrazione al medesimo dominio;

vii. a seguito di registrazione al sito https://revolution-fx.cc, l'utente ha accesso all'area personale del predetto dominio – che presenta contenuto e formato grafico analoghi a quelli della pagina di registrazione al diverso sito https://revolution-fx.io – ove è possibile effettuare depositi di denaro, aprire un account, ed accedere alla piattaforma di trading online;

viii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://revolution-fx.cc è menzionata "RevolutionFX";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite i domini https://revolution- fx.io e https://revolution-fx.cc è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani; in calce alle pagine del sito https://revolution-fx.io e nella sezione "Contacts" sono indicati un indirizzo di posta elettronica ed una utenza telefonica specificamente dedicati agli utenti italiani; la pagina di registrazione al dominio https://revolution-fx.io è risultata disponibile anche in lingua italiana. Inoltre, con riferimento al distinto dominio https://revolution-fx.cc, quest'ultimo è risultato consultabile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che la società "RevolutionFX" menzionata nell'ambito dei domini https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i domini https://revolution-fx.io e https://revolution-fx.cc, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona