Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 21717

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://itradersfx.com e la relativa pagina https://accounts.itradersfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://itradersfx.com è emerso che:

i. il sito offre, tra le altre cose, la possibilità di effettuare operazioni su CFD aventi come sottostanti valute, azioni, indici e materie prime, tramite una piattaforma di trading dedicata;

ii. per poter operare tramite la piattaforma di trading sono richieste la registrazione sulla pagina https://accounts.itradersfx.com e l'apertura di un conto su cui depositare la necessaria provvista. Al riguardo, vengono offerte quattro tipologie di conto, denominate "Micro Account", "Standard Account", "Premium Account" e "VIP Account", distinte per deposito minimo, sottostanti commerciabili, benefit associati e commissioni applicabili;

iii. in calce alle pagine del sito viene menzionata la società "ITradersFX Ltd". Nell'homepage del sito è scritto che la medesima società sottoposta alla vigilanza dell'Autorità britannica. I termini contrattuali del sito fanno, invece, riferimento alla normativa applicabile in Australia e nei contatti è riportato un indirizzo australiano.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://itradersfx.com e la relativa pagina https://account.itradersfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://itradersfx.com e la relativa pagina https://account.itradersfx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione telefonica nei confronti dei risparmiatori italiani ("cold calling");

CONSIDERATO che la società "ITradersFX Ltd", menzionata nel sito https://itradersfx.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://itradersfx.com e la relativa pagina https://account.itradersfx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

10 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona