Delibera n. 21727 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21727
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.forexone.co e relativa pagina https://client.forexone.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito www.forexone.co viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto con procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su strumenti finanziari;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito, accedere all'area personale disponibile all'indirizzo https://client.forexone.co ed aprire un conto effettuando un versamento; in particolare, i conti "Micro", "Pro" e "VIP" proposti si differenziano per versamento minimo richiesto e relative condizioni;
iii. tramite l'area riservata del sito, nella quale non sono presenti meccanismi di blocco della registrazione degli utenti connessi dall'Italia, si viene poi reindirizzati alla piattaforma di trading;
iv. nelle pagine del sito web vengono indicate le società HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated, facenti parte del gruppo societario "ForexOne Group".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.forexone.co e relativa pagina https://client.forexone.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che le società denominate HB Enterprises OU e Fina Holding Incorporated menzionate all'interno del sito non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.forexone.co e relativa pagina https://client.forexone.co, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 febbraio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona