Delibera n. 21733 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21733
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fx24.one
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito https://fx24.one – risultato attivo e parzialmente disponibile in lingua italiana – viene prospettata all'utente la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito https://fx24.one mediante procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale del medesimo sito disponibile anche in lingua italiana, aprire un account ed impiegare somme di denaro;
iii. in particolare, sul sito https://fx24.one vengono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base", "Gold" e "Premium";
iv. quanto alla riconducibilità, nel documento denominato "Customer Agreement" disponibile sul sito https://fx24.one si legge che la controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al predetto dominio ed ivi apra un account di trading è Swiss Management Corporation Ltd, con sede alle Marshall Islands;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fx24.one è riconducibile allo svolgimento di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://fx24.one, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto l'area personale del predetto sito, cui l'utente ha accesso a seguito di registrazione, è risultata disponibile anche in lingua italiana e per il sito https://fx24.one è stata, inoltre, riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che Swiss Management Corporation Ltd, con sede alle Isole Marshall, menzionata nell'ambito del sito https://fx24.one, non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://fx24.one consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
25 febbraio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona