Delibera n. 21782 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21782
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.globalfxcfd.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.globalfxcfd.com è emerso che:
i. esso è disponibile in lingua italiana e presenta contenuti analoghi a quelli a suo tempo rilevati sul distinto sito www.globalcfd.co;
ii. il sito www.globalfxcfd.com offre la possibilità di effettuare operazioni di trading, anche in modalità automatizzata avvalendosi del software denominato "Algo Trading", su CFD e futures aventi come sottostanti azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute;
iii. per poter operare tramite la piattaforma di trading ospitata sul sito è necessario registrarsi e aprire un conto su cui depositare la necessaria provvista. Al riguardo, il sito www.globalfxcfd.com indica tre tipologie di conto, denominate "Mini", "Classic" e "Premium", distinte per deposito minimo e servizi associati. Nei termini contrattuali del sito medesimo, tuttavia, si fa riferimento a cinque tipologie di conto così denominate: "Micro Account", "Account Standard", "Account Silver", "Account Gold" e "Account VIP";
iv. quanto alla riconducibilità del sito, il documento contenente l'"Informativa sulla privacy" menziona la "Globalcfd LTD", con sede dichiarata a Birmingham. In calce alle pagine del sito viene, invece, menzionata la "D&D Venture Project LTD", senza indicazione della relativa sede legale. Infine, nella pagina dei contatti del sito è riportato un indirizzo londinese.
VISTA la Delibera Consob n. 21719 del 10 febbraio 2021, con la quale è stato ordinato alle menzionate "Globalcfd LTD" e "D&D Venture Project LTD" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distino sito internet www.globalcfd.co e la relativa pagina https://client.globalcfd.co;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.globalfxcfd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.globalfxcfd.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione telefonica nei confronti dei risparmiatori italiani ("cold calling");
CONSIDERATO che le società "Globalcfd LTD" e "D&D Venture Project LTD", menzionate nel sito www.globalfxcfd.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.globalfxcfd.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 marzo 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona