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Bollettino


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Delibera n. 21792

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://spotfinex.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime ed azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://spotfinex.com – mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano a partire dalla pagina https://accounts.spotfinex.com raggiungibile dalla homepage del sito

https://spotfinex.com – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://spotfinex.com vengono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://spotfinex.com è menzionata la società Trade Com Limited, con asserita sede a Londra;

VISTE le Delibere n. 21255 del 5 febbraio 2020 e n. 21446 del 15 luglio 2020 con le quali si è ordinato alla suddetta Trade Com Limited, con dichiarata sede a Londra, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti domini https://fxonspot.com e https://globalspotfx.com;

CONSIDERATO altresì che il sito https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com replicano i contenuti ed il formato grafico dei predetti domini https://fxonspot.com e https://globalspotfx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che Trade Com Limited, con asserita sede a Londra, cui sono riferibili il sito https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://spotfinex.com e la relativa pagina https://accounts.spotfinex.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona