Delibera n. 21801 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21801
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.sealimited.io e relative pagine https://secure.sealimited.io e https://trading.sealimited.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.sealimited.io – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è tenuto ad effettuare i seguenti passaggi: iscriversi al sito www.sealimited.io mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano; attivare un account di trading; impiegare somme di denaro mediante l'apposita funzione disponibile alla pagina https://secure.sealimited.io ed accedere all'ulteriore sezione disponibile alla pagina https://trading.sealimited.io tramite la quale è possibile installare una piattaforma di web-trading;
iii. in particolare, sul sito www.sealimited.io sono menzionate sei tipologie di account: per le prime cinque – rispettivamente denominate "La Base", "Bronzo", "Argento", "Oro" e "Platinum" – sono dettagliati l'ammontare del deposito minimo richiesto per l'apertura di ciascun account ed i benefit correlati a ciascuna tipologia di conto; per la sesta categoria – denominata "Esclusivo" – è indicata la necessità di "contatta[re] l'Account Manager" per poter ottenere "maggiori informazioni";
iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito www.sealimited.io denominata "Termini e Condizioni" si legge che "questo sito è di proprietà e gestito da Core Pay Solution Ltd", con asserita sede nel Commonwealth of Dominica. Nel sito www.sealimited.io è inoltre indicata una utenza telefonica con prefisso nazionale italiano specificamente dedicata agli utenti italiani;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.sealimited.io e le relative pagine https://secure.sealimited.io e https://trading.sealimited.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.sealimited.io e le relative pagine https://secure.sealimited.io e https://trading.sealimited.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana e, per gli stessi, è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, nel sito www.sealimited.io è indicata una utenza telefonica di contatto con prefisso nazionale italiano specificamente dedicata agli utenti italiani;
CONSIDERATO che Core Pay Solution Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, cui sono riferibili il sito internet www.sealimited.io e le relative pagine https://secure.sealimited.io e https://trading.sealimited.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.sealimited.io e le relative pagine https://secure.sealimited.io e https://trading.sealimited.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
14 aprile 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona