Delibera n. 21821 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21821
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://investigrams.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://investigrams.com è emerso che:
i. il sito https://investigrams.com offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti indici, azioni, valute, criptovalute e commodities tramite la piattaforma denominata "Metatrader 5";
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria la registrazione al sito https://investigrams.com tramite procedura online e l'apertura di uno degli account ivi pubblicizzati. In particolare, sono disponibili sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit associati, "Student", "Starter", "Premium", "Advanced", "Pro" e "VIP";
iii. in calce alle pagine e nei termini contrattuali del sito https://investigrams.com è indicata la menzionata società Investigram Ltd, con sede dichiarata a Saint Vincent and the Grenadines;
VISTA la Delibera Consob n. 21764 dell'11 marzo 2021, con la quale è stato ordinato alla società Investigram Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito internet www.investigram.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del suddetto sito www.investigram.com, il dominio https://investigrams.com replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.investigram.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://investigrams.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta mediante il sito internet https://investigrams.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata, tra l'altro, individuata sul web una pagina Facebook, disponibile in lingua italiana, che pubblicizza l'attività posta in essere tramite il sito medesimo, cui reindirizza a mezzo di apposito link;
CONSIDERATO che la Investigram Ltd menzionata nel sito internet https://investigrams.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://investigrams.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 aprile 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona