Delibera n. 21824 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21824
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.chamberfx.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.chamberfx.com è emerso che:
i. il sito risulta attivo e prospetta la possibilità di negoziare sul mercato forex e fare trading su strumenti derivati aventi come sottostanti indici e materie prime;
ii. per poter operare tramite il sito www.chamberfx.com è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto sul quale depositare la provvista necessaria; il sito contiene anche una sezione "Referral", che illustra i vantaggi per coloro che intendano diventare affiliate partner;
iii. quanto alla riconducibilità del sito www.chamberfx.com, non sono stati acquisiti elementi che consentano di accertare la riconducibilità dello stesso ad una determinata entità giuridica.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.chamberfx.com, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.chamberfx.com è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.chamberfx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
28 aprile 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona