Delibera n. 21831 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21831
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.swissqb247.com e la relativa pagina client.swissqb247.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.swissqb247.com e la relativa pagina client.swissqb247.com – risultati attivi, registrati in forma anonima e disponibili anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su valute, criptovalute, azioni e strumenti derivati aventi come sottostanti indici e materie prime;
ii. per poter operare tramite il sito www.swissqb247.com è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto sul quale depositare la provvista necessaria; il sito contiene anche una sezione "Referral", che illustra i vantaggi per coloro che intendano diventare affiliate partner;
iii. nella sezione dedicata ai vari "tipi di account" si fa riferimento a tre conti di trading, denominati "Base", "Premium" e "Luxury", che offrirebbero anche un servizio di "Automated Trading";
iv. quanto alla riconducibilità del sito www.swissqb247.com, non sono stati acquisiti elementi che consentano di accertare la riconducibilità dello stesso ad una determinata entità giuridica.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.swissqb247.com e la relativa pagina client.swissqb247.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.swissqb247.com e la relativa pagina client.swissqb247.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.swissqb247.comè risultato disponibile anche in lingua italiana e, inoltre, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO il sito www.swissqb247.come la relativa pagina client.swissqb247.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.swissqb247.com e la relativa pagina client.swissqb247.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
5 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona