Delibera n. 21832 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21832
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.ainvestments.eu e relativa pagina https://trading.ainvestments.eu
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate è emerso che:
i. il sito www.ainvestments.eu, risulta essere consultabile in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione degli utenti italiani;
ii. al potenziale investitore, previa registrazione al sito www.ainvestments.eu e apertura di un conto tramite procedura di registrazione, viene offerta, la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante indici, commodity, azioni, ETF e obbligazioni;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria la registrazione al sito www.ainvestments.eu – mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano a partire dalla pagina https://trading.ainvestments.eu disponibile in lingua italiana – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro
iv. in particolare, sul sito www.ainvestments.eu vengono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati: "standard", "premium", "platinum" e "VIP";
v. nella sezione dei "Termini e Condizioni" vengono indicati quali soggetti cui il sito sarebbe riconducibile la società"ESOS International Ltd", con sede dichiarata alle Isole Marshall e la società "Kadeky International S.R.O.", con asserita sede nella Repubblica Ceca;
VISTE le Delibere n. 20881 del 3 aprile 2019 e n. 21541 del 15 ottobre 2020 con le quali si è ordinato a Esos International Ltd, con sede alle Marshall Islands, e a Kadeky International SRO, con sede nella Repubblica Ceca, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti siti www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz;
CONSIDERATO che il sito www.ainvestments.eu risulta avere medesimi contenuti e format grafico dei siti www.ainvestments.com e www.ainvestments.biz;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.ainvestments.eu e la relativa pagina https://trading.ainvestments.eu è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.ainvestments.eu e la relativa pagina https://trading.ainvestments.eu è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i contenuti internet risultano consultabili anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che le società Esos International Ltd, con sede alle Marshall Islands e Kadeky International S.R.O, con asserita sede nella Repubblica Ceca, menzionate nel sito internet www.ainvestments.eu, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.ainvestments.eu e la relativa pagina https://trading.ainvestments.eu consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
5 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona