Delibera n. 21856 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21856
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.tradixa.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.tradixa.net è emerso che:
i. mediante il sito www.tradixa.net, parzialmente consultabile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante azioni, indici e commodities tramite le piattaforme Metatrader4 e Webtrader;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'apertura di un conto ed un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sul sito vengono prospettate sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Silver", "Gold", "Platinum", "Diamond" e "VIP";
iii. quanto alla riconducibilità del sito, nella sezione denominata "Terms and Conditions" sono riportati riferimenti alla società Tradixa Ltd, con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines e alle Isole Marshall;
VISTE le Delibere n. n. 21437 dell'8 luglio 2020, n. 21520 del 30 settembre 2020 e n. 21657 del 18 dicembre 2020 con le quali Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b), del Tuf, alla società Tradixa Ltd, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante i distinti siti internet www.tradixa.co, www.tradi-xa.com e www.tradixas.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei suddetti siti internet www.tradixa.co, www.tradi-xa.com e www.tradixas.com, il sito www.tradixa.net replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi siti internet;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.tradixa.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.tradixa.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è parzialmente consultabile in lingua italiana, inoltre è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che Tradixa Ltd, menzionata nel sito internet www.tradixa.net, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.tradixa.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona