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Bollettino


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Delibera n. 21858

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://eplanetrade.com e relativa pagina https://trade.eplanetrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito https://eplanetrade.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto con procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su strumenti finanziari;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito, accedere all'area personale disponibile all'indirizzo https://trade.eplanetrade.com ed aprire un conto effettuando un versamento; in particolare, i conti "Standard", "Silver", "Gold" e "Platinium" proposti si differenziano per versamento minimo richiesto e relative condizioni;

iii. tramite l'area riservata del sito, nella quale non sono presenti meccanismi di blocco della registrazione degli utenti connessi dall'Italia, si viene poi reindirizzati alla piattaforma di trading;

iv. nelle pagine del sito web viene indicata la società "e-Planet Trade" con sede nel Regno Unito.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://eplanetrade.com e relativa pagina https://trade.eplanetrade.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che la società denominata "e-Planet Trade" menzionata all'interno del sito non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://eplanetrade.com e relativa pagina https://trade.eplanetrade.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

19 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona