Delibera n. 21859 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21859
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c) del d.lg. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria posta in essere da "QubitTech Corporation" tramite il sito internet www.qubittech.dev
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata nel web la presenza del sito www.qubittech.dev, disponibile anche in lingua italiana e riconducibile, secondo quanto nello stesso riportato, alla società estone "QubitTech Corporation". Nel medesimo sito sono risultati peraltro riportati i Certificate of Incorporation di società con differente denominazione, costituite nel Regno Unito, in Thailandia e nelle Isole Vergini Britanniche;
RILEVATO che sul sito www.qubittech.dev è risultata, tra l'altro, promossa la sottoscrizione di cd. "licenze digitali" ad un "prezzo fisso" - rappresentato in tether (USDT) - da corrispondere utilizzando come mezzo di pagamento le ulteriori criptovalute bitcoin (BTC) e ether (ETH). Sono risultate in particolare offerte "licenze digitali" di tipo "Bronze", "Bronze+", "Silver", "Silver+", "Gold", "Gold+", "Platinum" e "Platinum+" a un prezzo variabile, da un minimo di USDT 100,0 a un massimo di USDT 100.000,0, in relazione al tipo di "licenza" sottoscritta. I "premi" e "bonus" correlati alle predette "licenze digitali" sono risultati calcolati in misura percentuale rispetto al capitale versato e sarebbero stati corrisposti giornalmente. E' risultato, in particolare, precisato nel sito che "Il premio totale per qualsiasi licenza digitale è limitato al 250%. Dopo aver raggiunto il risultato obiettivo del 250%, la licenza digitale viene automaticamente disattivata". Sono risultati poi evidenziati i rendimenti mensili e giornalieri conseguiti e pubblicizzati i ritorni attesi per il 2021;
RILEVATO che all'opportunità di investimento sopra descritta è risultata aggiungersi la possibilità di percepire ulteriori introiti legati alla creazione di una "rete di affiliazione", puntualmente definiti e provenienti secondo quanto indicato nel sito dalle "risorse della piattaforma ricevute attraverso le operazioni del mercato delle criptovalute";
RILEVATO, altresì, che la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob nel corso dell'istruttoria;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è stata presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa da "QubitTech Corporation" prospetta ai potenziali clienti la possibilità di impiegare una somma di denaro per l'acquisto di cd. "licenze digitali", allo scopo di ricevere un rendimento finale pari al 250% dell'importo versato, entro un termine non puntualmente definito ma desumibile dai rendimenti mensili e giornalieri conseguiti ("Media +0,84% risultati giornalieri" ed un "Risultato mensile Fino al 25% in USDT") e dai ritorni attesi per il 2021 pubblicizzati nel sito ("Risultato medio su licenze digitali fino al 21%" indicato tra gli "Obiettivi 2021");
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto da "QubitTech Corporation" a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che sarebbe correlato esclusivamente all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;
CONSIDERATO che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO quindi che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto da "QubitTech Corporation", sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che l'iniziativa in discorso è risultata essere promossa in termini standardizzati ed uniformi, tramite una presentazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dell'investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa stessa e senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;
RITENUTO pertanto sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO che l'offerta posta in essere tramite il sito internet www.qubittech.dev è risultata rivolta anche agli investitori italiani, come peraltro evidenziato nel sito medesimo, in quanto il sito è risultato consultabile anche in lingua italiana e, inoltre, la registrazione al sito www.qubittech.dev è risultata consentita anche da parte dell'utenza connessa dall'Italia;
RILEVATO che mediante il suddetto sito web è risultato altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;
RITENUTO quindi sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO pertanto che l'attività posta in essere da "QubitTech Corporation" volta alla promozione di investimenti di natura finanziaria presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1 del Tuf nel testo vigente all'epoca dei fatti, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob" (il medesimo obbligo è attualmente previsto, per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, dall'art. 94-bis del Tuf);
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO altresì che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del regolamento Consob n. 11971/1999 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la Delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf, ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa da "QubitTech Corporation" tramite il sito internet www.qubittech.dev;
CONSIDERATO che "QubitTech Corporation" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa della fattispecie rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito della citata Delibera di sospensione cautelare;
RITENUTA quindi accertata - secondo le modalità sopra descritte e rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione cautelare - l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari sub specie di "investimenti di natura finanziaria", in violazione della predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c) del Tuf, in base al quale la Consob: "può: … c) vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione …";
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da "QubitTech Corporation" tramite il sito internet www.qubittech.dev.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona