Delibera n. 21876 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21876
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradesaction.com e la relativa pagina https://accounts.tradesaction.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito internet https://tradesaction.com – attivo e registrato in forma anonima - si articola nelle sezioni "Home", "About", "Trading Tools", "Trading Platform", "Contact" e prospetta – previa l'apertura di un conto - la possibilità di operare su forex, indici, commodities, stocks e criptocurrencies tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://tradesaction.com mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano e l'accesso all'area riservata raggiungibile all'indirizzo https://accounts.tradesaction.com;
iii. sul sito vengono indicate tre tipologie di conto denominate "MICRO", "STANDARD", "PREMIUM/ ECN" a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati;
iv. quanto alla riconducibilità del sito https://trasaction.com, nella sezione "Contact Us" dello sesso sono presenti riferimenti alle società "Trade Action Ltd", con dichiarata sede societaria in "House of Francis, Room, 303, Ille Du Port, Mahe, Seychelles", e "TradeSaction Ltd" , denominazione presente in calce alle pagine del sito dove si legge "tradesaction.com is owned/operated by TradeSaction Ltd";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://tradesaction.com e la relativa pagina https://accounts.tradesaction.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://tradesaction.com e la relativa pagina https://accounts.tradesaction.com è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che "Trade Action Ltd" e "TradeSaction Ltd" menzionate nel sito, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://tradesaction.com e la relativa pagina https://accounts.tradesaction.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
3 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona