Delibera n. 21907 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21907
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.allfinancialtrading.com e relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. il sito www.allfinancialtrading.com risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. mediante il sito www.allfinancialtrading.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di negoziare strumenti finanziari quali contratti derivati (CFD) su valute utilizzando la piattaforma di trading ivi presente;
iii. una volta effettuata la registrazione, si accede all'area riservata del sito, disponibile all'indirizzo https://webtrader.allfinancialtrading.com, ove è possibile, tra le altre cose, depositare liquidità sul conto di trading;
iv. quanto alla riconducibilità del sito www.allfinancialtrading.com, nel documento contrattuale denominato "Termini e Condizioni" è indicato che "All Financial Trading is operated by UAB BENSELA. A company incorporated under the laws of LITHUANIA";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.allfinancialtrading.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.allfinancialtrading.com e la relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di investitori italiani;
CONSIDERATO che la società UAB Bensela, con sede in Lituania, menzionata nel sito www.allfinancialtrading.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.allfinancialtrading.com e la relativa pagina https://webtrader.allfinancialtrading.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
17 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona