Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 21909

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fxdirects.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. mediante il sito https://fxdirects.co viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto con procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare operazioni su CFD su commodities, indici e azioni mediante piattaforme di trading dedicate;

ii. nel sito sono pubblicizzate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e delle condizioni operative, "Standard STP", "Raw ECN" e "Pro ECN". Sono altresì previsti "Islamic Accounts";

iii. in calce alle pagine web del sito e all'interno della sezione "Terms and Conditions" è indicata la società denominata "Lead Secure LTD", relativamente alla quale sono indicati differenti indirizzi nelle Cayman Islands e nel Regno Unito;

VISTA la Delibera n. 21411 del 17 giugno 2020 con cui si è ordinato a "Lead Secure LTD" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto dominio www.fxdirects.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un indirizzo web parzialmente sovrapponibile a quello del predetto sito www.fxdirects.com, il dominio https://fxdirects.co replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.fxdirects.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://fxdirects.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.fxdirects.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di investitori italiani;

CONSIDERATO che la società denominata "Lead Secure LTD" menzionata all'interno del sito non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://fxdirects.co, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

17 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona