Delibera n. 21910 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21910
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://hcmgroupfx.com e relativa pagina https://my.tradingroomstar.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito https://hcmgroupfx.com, disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto con procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su strumenti finanziari;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito, tramite la pagina https://my.tradingroomstar.com per poi aprire un conto effettuando un versamento; iii. è prevista la possibilità di scaricare la piattaforma di trading su cellulare o tablet. È inoltre indicata l'operatività tramite "Robot";
iv. nelle pagine del sito web viene indicata la società "HCM Group", con sede nel Regno Unito;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://hcmgroupfx.com e relativa pagina https://my.tradingroomstar.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il sito è redatto in lingua italiana e sono state individuate alcune utenze telefoniche, per il contatto con i clienti, con prefisso italiano;
CONSIDERATO che la società denominata "HCM Group" menzionata all'interno del sito non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://hcmgroupfx.com e relativa pagina https://my.tradingroomstar.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
17 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona