Delibera n. 21940 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21940
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.maxinvesto.com e la relativa pagina http://secure.maxinvesto.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.maxinvesto.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su forex, azioni, commodities e strumenti derivati aventi come sottostanti indici;
ii. per poter operare tramite il sito www.maxinvesto.com è richiesto il deposito di liquidità effettuabile tramite accesso all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo web https://secure.maxinvesto.com. Al potenziale investitore vengono prospettate cinque tipologie di conto "Micro", "Standard", "ECN", "ECN Pro" e "VIP". Il sito contiene anche una sezione "Introducing Broker", che illustra i vantaggi per coloro che intendano diventarlo;
iii. quanto alla riconducibilità del sito www.maxinvesto.com, sono risultati presenti sul sito stesso generici riferimenti a "Max Investo";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.maxinvesto.com e la relativa pagina http://secure.maxinvesto.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.maxinvesto.com e la relativa pagina http://secure.maxinvesto.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che il sito www.maxinvesto.com e la relativa pagina http://secure.maxinvesto.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di servizi e attività di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.maxinvesto.com e la relativa pagina http://secure.maxinvesto.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
1° luglio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona