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Bollettino


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Delibera n. 21946

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.optimarket.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. mediante il sito www.optimarket.cc – risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD, futures, indici, azioni e materie prime tramite la piattaforma denominata "Status";

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria la registrazione al sito www.optimarket.cc tramite procedura online e l'apertura di uno degli account ivi pubblicizzati. In particolare, sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit associati, "Trainee", "Standard", "Trader", "Expert" e "Vip";

iii. in calce alle pagine del sito www.optimarket.cc è indicata la società Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica;

VISTE le Delibere n. 21680 del 14 gennaio 2021, n. 21761 dell'11 marzo 2021, n. 21783 del 31 marzo 2021 e n. 21842 del 12 maggio 2021 con la quale si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante i distinti domini https://energymarkets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc; https://eurofx.trade, https://bid-broker-stocks.io e https://bid-brokerstocks.cc, nonché www.optimarket.co e la relativa pagina https://optimarket.trade;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.optimarket.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta mediante il sito internet www.optimarket.cc, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che la Donnybrook Consulting Ltd menzionata nel sito internet www.optimarket.cc, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.optimarket.cc, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona