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Bollettino


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Delibera n. 21947

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://venteragroup.com e la relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://venteragroup.com – risultato attivo e consultabile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante azioni, indici, commodities e criptovalute tramite una piattaforma di trading dedicata;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://venteragroup.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana all'indirizzo https://clientzone.venteragroup.com, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra cui quelle dedicate all'utilizzo della piattaforma di trading;

iv. sul sito https://venteragroup.com vengono menzionate sette tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati: "Studente", "Avanzato", "Semi-Gestito", "Completamente gestito", "Conto Pro", "Conto Esperti" e "1 Million Club";

v. in calce alle pagine del sito https://venteragroup.com è indicata la società Lexis Solution LTD con sede nel Commonwealth of Dominica, mentre nella sezione "Termini e Condizioni" è riportata la generica denominazione della Ventera Group senza indicazione dell'indirizzo della sede;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://venteragroup.com e la relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://venteragroup.com e la relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite detti domini non appare riconducibile ad alcun soggetto autorizzato ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento. Infatti la "Ventera Group" e la Lexis Solution Ltd con asserita sede nel Commonwealth of Dominica non risultano iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://venteragroup.com e la relativa pagina https://clientzone.venteragroup.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona