Delibera n. 21973 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21973
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998, dell'Initial Coin Offering (ICO) avente ad oggetto l'investimento di natura finanziaria denominato "Niwix token (NWX)", promossa dalla società Niwix Limited anche tramite il sito internet www.niwix.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata nel web la presenza del sito internet www.niwix.org, redatto in lingua inglese, ove è risultata promossa una Initial Coin Offering (ICO) avente ad oggetto i token crittografici denominati "Niwix token (NWX)";
RILEVATO che il prezzo unitario dei menzionati "NWX" offerti sul sito www.niwix.org è risultato fissato a 1 euro e il controvalore totale dell'offerta è risultato indicato in 320.000.000 token, pari quindi a 320.000.000 di euro;
RILEVATO che nel sito www.niwix.org è stato rinvenuto un documento, intitolato "Lightpaper", contenente la descrizione dei diritti incorporati nei c.d. "NWX" oggetto dell'offerta. In particolare, i "NWX" oggetto dell'offerta sono risultati collegati ai c.d. "Niwix certificates", certificati rappresentativi di 3,5 metri di filo di nickel ognuno, offerti al costo unitario di 100 euro. Per poter acquistare un certificate, l'utente avrebbe dovuto già possedere 340 token e, a fronte dell'acquisto di un certificate, è stato promesso all'utente il trasferimento di 220 token. Inoltre, i "Niwix certificates" avrebbero svolto una funzione di garanzia dell'investimento nei "NWX" token in quanto avrebbero costituito titolo per pretendere la consegna fisica della sottostante commodity (filo di nickel), il cui prezzo di mercato sarebbe stato asseritamente superiore al costo del certificate. Sia i "NWX" token sia i "Niwix certificates" sarebbero stati emessi dalla società Niwix Limited, con sede legale a Londra, che sarebbe stata proprietaria del filo di nickel rappresentato dai menzionati certificates. Niwix Limited avrebbe utilizzato i fondi raccolti nell'ambito dell'offerta dei "NWX" token e dei "Niwix certificates" per finanziarie l'attività svolta, nel campo delle materie prime, dalle società partecipate, tra le quali sono state espressamente indicate le società britanniche Ixellion Aeoronautic Ltd ed Element De Terre Rare Ltd, nonché la società Ultimate Investment House Fzc, con sede dichiarata negli Emirati Arabi Uniti. Niwix Limited avrebbe utilizzato, poi, parte degli utili generati dall'attività delle società partecipate sia per corrispondere profitti ai titolari dei "NWX" token sia per riacquistare i medesimi token sul mercato al prezzo unitario di 1 euro, in modo da preservarne domanda e valore;
RILEVATO che alla sopra descritta opportunità di investimento nei "Niwix token/certificates" è risultata aggiungersi la possibilità di percepire introiti attraverso lo svolgimento di un'attività di affiliazione. Gli utenti registrati sul sito www.niwix.org sarebbero stati, infatti, dotati di referral link e invitati a reclutare nuovi soggetti per ottenere guadagni ulteriori;
RILEVATO che il sito www.niwix.org è risultato reindirizzare, a mezzo di apposito link, all'account Twitter di "Niwix", disponibile all'indirizzo https://twitter.com/_niwix, ove la percentuale di rendimento dell'investimento nei "Niwix token/certificates" è risultata indicata nella misura massima del 120% rispetto al capitale versato;
RILEVATO che in relazione alla descritta ICO di "NWX" e ai connessi "Niwix certificates" è stato individuato nel canale YouTube il video intitolato "Q&A 23 JAN 2021", disponibile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=03eoR1uQj0M;
RILEVATO che nel citato video "Q&A 23 JAN 2021" il sig. Roberto Diomedi, già Director di Niwix Limited, ha fornito informazioni in Italiano con riferimento, tra l'altro, al progetto "Niwix";
RILEVATO che nel suddetto video "Q&A 23 JAN 2021" il sig. Diomedi ha fatto altresì riferimento a chat di gruppi italiani, a network italiani e a video tutorial in italiano, attraverso cui sarebbero stati forniti specificamente nei confronti del pubblico italiano aggiornamenti in merito alla ICO di "NWX";
RILEVATO che l'operazione avente ad oggetto i "Niwix token/certificates", promossa dalla società Niwix Limited, è stata presentata come un'opportunità di investimento in quanto è stata prospettata ai potenziali clienti la possibilità di impiegare una somma di denaro per l'acquisto di token e certificati allo scopo di ricevere rendimenti periodici, che sarebbero stati corrisposti in proporzione al capitale versato dai clienti. I rendimenti promessi sarebbero derivati dagli utili generati dall'attività delle società partecipate, nel corso delle attività asseritamente svolte nel settore delle materie prime;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del TUF, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del TUF - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (i) l'aderente impieghi i propri capitali (ii) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito, espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore in cui è (iii) insito un potenziale rischio finanziario;
RILEVATO che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto da Niwix Limited a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che sarebbe correlato all'importo versato, non essendo richiesto all'utente di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;
CONSIDERATO che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO, quindi, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto da Niwix Limited, sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che l'iniziativa in discorso viene promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche del piano di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa stessa e senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO che l'offerta promossa tramite il sito internet www.niwix.org è risultata rivolta anche agli investitori italiani in quanto la registrazione al sito è risultata consentita anche all'utenza connessa dall'Italia e sulla rete è stato individuato un video in Italiano in cui il sig. Roberto Diomedi, già Director di Niwix Limited, ha promosso l'offerta in questione; peraltro, nel video, dedicato specificamente al pubblico italiano, è stato fatto riferimento a ulteriori canali informativi riservati agli investitori italiani;
RILEVATO che mediante il suddetto sito web è risultato altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da Niwix Limited volta alla promozione di investimenti di natura finanziaria presenta le caratteristiche dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b)";
RILEVATO che in relazione alla descritta attività non risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO, altresì, che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la Delibera n. 21853 del 19 maggio 2021 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del TUF ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa da Niwix Limited anche tramite il sito internet www.niwix.org;
CONSIDERATO che Niwix Limited non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che, alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa della fattispecie rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito della citata Delibera di sospensione cautelare;
RITENUTA quindi accertata – secondo le modalità sopra descritte e rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione cautelare – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari sub specie di "investimenti di natura finanziaria", in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del TUF, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative";
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Niwix Limited anche tramite il sito internet www.niwix.org.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 luglio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona