Delibera n. 22001 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22001
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.capital-swiss.com e relativa pagina https://clientarea.capital-swiss.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito internet www.capital-swiss.com viene prospettata al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD tramite la piattaforma Metatrader5;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria la registrazione al sito tramite procedura online e l'apertura di uno degli account ivi pubblicizzati; in particolare sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati "Classic", "Gold", "Platinum" e "Vip";
iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana, all'indirizzo https://clientarea.capital-swiss.com, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra le quali apposite funzioni dedicate al prelievo e al deposito di liquidità sul conto di trading;
iv. quanto alla riconducibilità del sito, nei termini contrattuali è indicata la società "DevTech Hoding" con asserite sedi a Londra e Saint Vincent and the Grenadines;
VISTE le Delibere Consob n. 21323 del 7 aprile 2020 e n. 21429 del 2 luglio 2020, con le quali è stato ordinato alla società "DevTech Holding" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere rispettivamente tramite i distinti siti internet www.fincogb.com e https://swissglobalpro.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.capital-swiss.com e la relativa pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.nata- trade.com e la pagina https://clientarea.capital-swiss.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani, inoltre l'area riservata del sito - al cui interno sono presenti diverse funzionalità relative al conto di trading - è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società "DevTech Holding" menzionata nel sito internet www.capital-swiss.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.capital-swiss.com e la relativa pagina https://clientarea.capital-swiss.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
15 settembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona