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Bollettino


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Delibera n. 22003

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.nata-trade.com e pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. mediante il sito internet www.nata-trade.com - risultato attivo e consultabile in lingua italiana – viene prospettata al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante indici, commodities e bitcoin tramite una piattaforma dedicata denominata Nata Trade Webtrader;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria la registrazione al sito tramite procedura online e l'apertura di uno degli account ivi pubblicizzati; in particolare sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati "Micro", "Standard", "Silver", "Gold" e "Vip";

iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana all'indirizzo https://webtrader.preminvtradplatform.com, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra cui quelle dedicate al deposito di liquidità sul conto di trading, all'invio della documentazione per la verifica dell'account nonché all'accesso alla piattaforma di trading;

iv. quanto alla riconducibilità del sito, nei termini contrattuali è indicata la società Nata Trade Limited con asserita sede in Nuova Zelanda;

VISTA la Delibera Consob n. 21927 del 23 giugno 2021, con la quale è stato ordinato alla società BIM LLC di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito internet www.natatrade.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del suddetto sito www.natatrade.com, il dominio www.nata-trade.com replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.natatrade.com ad eccezione dell'indicazione della società BIM LLC nel footer di tale ultimo sito;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.nata-trade.com e la pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.nata- trade.com e la pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che la società Nata Trade Limited menzionata nel sito internet www.nata- trade.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.nata-trade.com e la pagina https://webtrader.preminvtradplatform.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona