Delibera n. 22005 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22005
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://eu-investings.com e la relativa pagina https://client.eu-investings.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito https://eu-investings.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, è richiesta l'iscrizione al sito – mediante procedura disponibile, anche per l'utente italiano, alla pagina https://client.eu- investings.com, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito https://eu-investings.com – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;
iii. in particolare, sul sito https://eu-investings.com sono menzionate tre tipologie di account denominate – a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati – "Standard", "Prime" e "Pro";
iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://eu-investings.com sono indicate Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited, aventi entrambe sede a Londra;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://eu-investings.com e la relativa pagina https://client.eu-investings.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://eu- investings.com e la relativa pagina https://client.eu-investings.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana;
CONSIDERATO che Eu Investments Limited e James Long (Masons) Limited, aventi entrambe sede a Londra, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://eu-investings.com e la relativa pagina https://client.eu-investings.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
15 settembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona