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Bollettino


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Delibera n. 22027

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.sealtd.io e le relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.sealtd.io – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.sealtd.io, mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano; l'apertura di un account di trading; il versamento di una provvista di denaro tramite la procedura disponibile in corrispondenza del dominio https://secure.sealtd.io; l'accesso alla piattaforma di trading disponibile all'indirizzo web https://trading.sealtd.io;

iii. quanto alla riconducibilità, nel documento "Termini e Condizioni" si legge che la controparte contrattuale dell'utente che si iscriva al sito www.sealtd.io è Sealtd Ltd, con sede nel Commonwealth of Dominica;

iv. nella sezione "Contattati" del sito www.sealtd.io è indicata una utenza telefonica, con prefisso italiano, specificamente dedicata ai clienti italiani;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.sealtd.io e le relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.sealtd.io e le relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani: infatti, il sito www.sealtd.io e le relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io sono risultati disponibili in lingua italiana; per il sito www.sealtd.io è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani e, inoltre, nella sezione "Contattaci" del medesimo sito www.sealtd.io è stata rinvenuta l'indicazione di una utenza telefonica di contatto con prefisso nazionale italiano specificamente dedicata ai clienti italiani;

CONSIDERATO che Sealtd Ltd, con sede nel Commonwealth of Dominica, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.sealtd.io e le relative pagine https://trading.sealtd.io e https://secure.sealtd.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona