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Bollettino


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Delibera n. 22045

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://investchambers.com e la relativa pagina https://trade.investchambers.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito https://investchambers.com, risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, prospetta la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito – mediante procedura disponibile, anche per l'utente italiano, alla pagina https://trade.investchambers.com, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito https://investchambers.com – l'apertura di uno conti pubblicizzati ed il versamento di una provvista di denaro;

iii. in particolare, nel sito https://investchambers.com sono menzionate quattro tipologie di account denominate – a seconda dei benefit prospettati – "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://investchambers.com è menzionata Chambers Investment Trading PTY LTD, con dichiarata sede in Australia;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://investchambers.com e la relativa pagina https://trade.investchambers.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://investchambers.com e la relativa pagina https://trade.investchambers.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana e, in relazione al sito https://investchambers.com, è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che Chambers Investment Trading PTY LTD, con dichiarata sede in Australia, menzionata nel sito https://investchambers.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://investchambers.com e la relativa pagina https://trade.investchambers.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona