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Bollettino


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Delibera n. 22081

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://evotrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://evotrade.com, risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD relativi a valute, metalli preziosi, criptovalute, petrolio e azioni, tramite la piattaforma Metatrader 5;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://evotrade.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro:

iii. all'interno del sito https://evotrade.com vengono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e delle funzionalità prospettate "Micro", "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum" e "Diamond - VIP";

iv. in calce alle pagine web del sito https://evotrade.com, nonché nelle sezioni "Regulation and Licensing", è indicata la società denominata TechWare Limited con asserita sede alle Seychelles;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://evotrade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto domino viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://evotrade.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://evotrade.com è risultato disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che il sito https://evotrade.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano: infatti, la società denominata TechWare Limited, con asserita sede alle Seychelles, menzionata all'interno del sito https://evotrade.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://evotrade.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona