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Bollettino


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Delibera n. 22095

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net – risultati attivi, registrati in forma anonima e disponibili anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su valute, criptovalute, azioni e strumenti derivati aventi come sottostanti indici e materie prime;

ii. per poter operare tramite il sito www.swissqb247.net è richiesta la registrazione e l'apertura di un conto sul quale depositare la provvista necessaria;

iii. nella sezione dedicata ai vari "tipi di account" si fa riferimento a tre conti di trading, denominati "Base", "Premium" e "Luxury". Quest'ultimo offrirebbe anche un "Piano di Trading e assistenza di trading personalizzata";

iv. quanto alla riconducibilità del sito www.swissqb247.net, non sono stati acquisiti elementi che consentano di accertare la riconducibilità dello stesso ad una determinata entità giuridica;

VISTA la Delibera n. 21831 del 5 maggio 2021 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione di cui all'art. 18 del TUF posta in essere mediante il distinto sito www.swissqb247.com e relativa pagina client.swissqb247.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.swissqb247.net è risultato disponibile anche in lingua italiana e, inoltre, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO il sito www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del

pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.swissqb247.net e le relative pagine client.swissqb247.net e webtrader.swissqb247.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona