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Bollettino


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Delibera n. 22107

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradesactions.com e alla relativa pagina https://accounts.tradesactions.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito internet https://tradesactions.com, attivo e registrato in forma anonima, si articola nelle sezioni "Home", "About", "Trading Tools", "Trading Platform", "Contact" e prospetta – previa l'apertura di un conto - la possibilità di operare su forex, indici, azioni e commodities tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://tradesactions.com mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano e l'accesso all'area riservata - raggiungibile all'indirizzo https://accounts.tradesactions.com - nella quale è possibile effettuare depositi e prelievi sul conto di trading e selezionare il collegamento "Web Terminal" attraverso cui si viene reindirizzati alla piattaforma di trading;

iii. nel sito vengono prospettate tre tipologie di conto denominate "MICRO", "STANDARD" e "PREMIUM/ ECN" a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati;

iv. quanto alla riconducibilità del sito, è emerso che esso presenta riferimenti alla società "Trade Action Ltd", denominazione presente nella sezione "Contact Us" dove è indicata una sede societaria in "House of Francis, Room, 303, Ille Du Port, Mahe, Seychelles";

VISTA la Delibera n. 21876 del 3 giugno 2021 con la quale è stato ordinato a "Trade Action Ltd" – "TradeSaction Ltd" con asserita sede a Mahe-Seychelles, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto dominio https://tradesaction.com e la relativa pagina https://accounts.tradesaction.com;

VISTA la Delibera n. 21977 del 29 luglio 2021 con la quale è stato ordinato a "Trade Action Ltd" con asserita sede a Mahe-Seychelles, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto dominio https://trades-action.com e la relativa pagina https://accounts.trades-action.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei suddetti siti, il sito https://tradesactions.com presenta struttura e contenuti analoghi a quelli del sito https://tradesaction.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://tradesactions.com e la relativa pagina https://accounts.tradesactions.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://tradesactions.com e la relativa pagina https://accounts.tradesactions.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che "Trade Action Ltd" menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://tradesactions.com e la relativa pagina https://accounts.tradesactions.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona