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Bollettino


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Delibera n. 22123

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com e www.sagatrade.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il dominio www.bitcoinera.com, disponibile anche in lingua italiana, promuove operatività aventi ad oggetto criptovalute e reca al proprio interno un modulo dedicato alla registrazione degli utenti interessati;

ii. una volta completata la procedura di registrazione mediante la compilazione del form disponibile all'interno del menzionato dominio www.bitcoinera.com, gli utenti vengono instradati, anche mediante procedure di reindirizzamento automatico, al distinto sito internet www.sagatrade.io;

iii. il dominio www.cryptorobot.com promuove un software per il trading automatizzato ed ospita al proprio interno un modulo per la registrazione degli utenti interessati;

iv. una volta completata la procedura di registrazione mediante la compilazione del form disponibile all'interno del menzionato dominio www.cryptorobot.com, gli utenti vengono instradati, anche mediante procedure di reindirizzamento automatico, al predetto sito internet www.sagatrade.io.

v. il sito www.sagatrade.io, attivo e disponibile in lingua italiana, prospetta agli utenti, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto strumenti finanziari quali CFD su valute e cripto-valute;

vi. quanto alla riconducibilità delle suddette attività, all'interno dei menzionati domini internet non sono stati rinvenuti riferimenti a entità giuridiche cui attribuirle;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com e www.sagatrade.io è riconducibile all'offerta e alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del TUF;

CONSIDERATO che mediante i domini www.bitcoinera.com e www.cryptorobot.com viene svolta un'attività riconducibile all'offerta a distanza di servizi di investimento di soggetti terzi, in quanto tramite detti siti gli utenti vengono invitati ad aprire un conto per effettuare operazioni di trading presso il distinto sito www.sagatrade.io al quale gli utenti vengono instradati dopo aver completato la procedura di registrazione;

CONSIDERATO, altresì che l'attività posta in essere mediante i domini www.bitcoinera.com e www.cryptorobot.com è configurabile come offerta a distanza di servizi di investimento, attività riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 alla prestazione del servizio di investimento di collocamento;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il distinto dominio www.sagatrade.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in quanto tramite detto domino viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite i domini www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com e www.sagatrade.io è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto a partire dai domini www.bitcoinera.com e www.cryptorobot.com gli utenti vengono instradati, anche tramite procedure di reindirizzamento automatico, al distinto sito www.sagatrade.io risultato disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che le operatività di cui ai suddetti domini non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i domini internet www.bitcoinera.com, www.cryptorobot.com e www.sagatrade.io, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona