Delibera n. 22125 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22125
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. il domino www.bitcoin-evolutionpro.com composto da un'unica pagina, disponibile in lingua italiana e avente ad oggetto la promozione di opportunità di investimento nelle criptovalute, ospita al proprio interno un form di registrazione che gli utenti interessati sono invitati a compilare mediante l'inserimento dei propri dati personali quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica;
ii. una volta completata la procedura di registrazione mediante la compilazione del form disponibile all'interno del menzionato dominio www.bitcoin-evolutionpro.com, l'utente viene instradato al distinto sito internet https://cointrade.cc tramite il quale, previa registrazione e apertura di un conto, è offerta la possibilità di effettuare operazioni di trading aventi ad oggetto strumenti finanziari quali CFD su azioni, materie prime e indici;
iii. quanto alla riconducibilità delle suddette attività, il dominio www.bitcoin-evolutionpro.com, reca generica menzione a "Bitcoin-evolutionpro", senza alcuna indicazione relativa ai riferimenti societari; con riferimento al sito https://cointrade.cc, in calce alle pagine web dello stesso è specificato che il sito "is owned and operated by Twingle Consulting LTD […]" con dichiarata sede nel Commonwealth of Dominica;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc è riconducibile all'offerta e alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del TUF;
CONSIDERATO che mediante il dominio www.bitcoin-evolutionpro.com viene svolta un'attività riconducibile all'offerta a distanza di servizi di investimento di soggetti terzi, in quanto tramite detto dominio gli utenti vengono invitati, anche a fronte della prospettazione di rendimenti economici, ad aprire un conto per effettuare operazioni di trading presso il distinto sito https://cointrade.cc al quale gli utenti vengono instradati dopo aver completato la procedura di registrazione;
CONSIDERATO, altresì che l'attività posta in essere mediante il dominio www.bitcoinevolutionpro.com è configurabile come offerta a distanza di servizi di investimento, attività riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 alla prestazione del servizio di investimento di collocamento;
CONSIDERATO poi che l'attività svolta tramite il sito https://cointrade.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in quanto tramite detto domino viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite i domini www.bitcoinevolutionpro.com e https://cointrade.cc è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il dominio www.bitcoin-evolutionpro.com, il quale instrada gli utenti presso il distinto sito https://cointrade.cc, è disponibile in lingua italiana.
CONSIDERATO che entrambi i domini non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i domini www.bitcoin-evolutionpro.com e https://cointrade.cc, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
16 dicembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona