Delibera n. 22130 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22130
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://simplefx.com e la relativa pagina htps://app.simplefx.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i.mediante il sito https://simplefx.com, attivo e consultabile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione, la possibilità di negoziare strumenti finanziari quali cfd su valute, azioni, materie prime, metalli, e cripto-valute;
ii.in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana, all'indirizzo https://app.simplefx.com, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra le quali apposite funzioni dedicate al prelievo e al deposito di liquidità previa accensione del conto di trading;
iii. quanto alla riconducibilità, nel footer del sito è indicata la società SimpleFX Ltd con sede a Saint Vincent and The Grenadines;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://simplefx.com e la pagina https://app.simplefx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://simplefx.com e la pagina https://app.simplefx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini internet sono disponibili in lingua italiana;
CONSIDERATO che SimpleFX Ltd, con asserita sede in Saint Vincent and The Grenadines, menzionata nel sito https://simplefx.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://simplefx.com e la pagina https://app.simplefx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
16 dicembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona