Delibera n. 22148 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22148
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://acetopfin.com e la relativa pagina https://accounts.acetopfin.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. mediante il sito https://acetopfin.com, attivo e disponibile anche nella versione in lingua italiana, viene offerta agli utenti la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, metalli e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://acetopfin.com – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://accounts.acetopfin.com – nonché l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. in particolare, sul sito https://acetopfin.com sono pubblicizzate quattro tipologie di account denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Conto micro", "Live Conto standard", "Account premium" e "Account VIP";
iv. quanto alla riconducibilità del sito https://acetopfin.com, nella pagina "Termini e condizioni" si legge "questo sito Web è di proprietà e gestito da FX Publications, INC"; inoltre, in calce alle pagine del sito medesimo sono presenti riferimenti alle ulteriori società denominate "acetopfinancial Ltd" e "Vita Impex Ltd" (solo con riguardo a questa ultima, nel sito è indicato un indirizzo presso Londra);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://acetopfin.com e la relativa pagina https://accounts.acetopfin.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://acetopfin.com e la relativa pagina https://accounts.acetopfin.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana; inoltre, n relazione ai medesimi domini, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che le società "FX Publications, INC", "acetopfinancial Ltd" e "Vita Impex Ltd" menzionate nel sito non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://acetopfin.com e la relativa pagina https://accounts.acetopfin.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 dicembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona