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Bollettino


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Delibera n. 22160

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.finexoinv.io e la relativa pagina https://client.finexoinv.ioLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.finexoinv.io, consultabile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, indici, criptovalute, materie prime e su azioni e future;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.finexoinv.io – mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano – l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, sono prospettate cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit connessi, "Micro", "Classic", "Silver", "Gold" e "Platinum";

iii. una volta effettuata la registrazione, si accede all'area riservata del sito, raggiungibile anche tramite l'indirizzo https://client.finexoinv.io, ove sono fruibili le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo di liquidità sul conto di trading;

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito www.finexoinv.io si legge "Operated by STRAT LTD with the registered number 26482 BC 2021 and address Suite 306, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. Box 1584, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines";

VISTA la Delibera Consob n. 22082 dell'11 novembre 2021, con la quale è stato ordinato alla menzionata Strat Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito internet www.finexo.io e la relativa pagina https://client.finexo.io;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del suddetto sito www.finexo.io, il dominio www.finexoinv.io replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.finexo.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.finexoinv.io e la pagina https://client.finexoinv.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.finexoinv.io e la pagina https://client.finexoinv.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tali domini sono consultabili anche in lingua italiana ed inoltre è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che STRAT Ltd, con presunta sede a Saint Vincent and the Grenadines, menzionata nel footer del sito www.finexoinv.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.finexoinv.io e la pagina https://client.finexoinv.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona