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Bollettino


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Delibera n. 22193

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://assetgroup.xyz e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il dominio https://assetgroup.xyz instrada a una pagina web, consultabile in lingua italiana, contenente il link "Registrati ora" e un modulo di login per la registrazione e apertura di un conto con "Asset Group";

ii. il modulo di login instrada l'utente, una volta registrato, all'area riservata del dominio https://assetgroup.xyz, disponibile in lingua italiana, all'interno della quale è presente il collegamento "Webtrader". Tale collegamento indirizza alla pagina web https://webtrader.assetgroup.xyz, che ospita una piattaforma online di trading su CFD aventi come sottostanti valute, azioni, indici e materie prime;

iii. i moduli di registrazione e di accesso all'area riservata del sito https://assetgroup.xyz presentano la denominazione "Assetgroup, Inc." e il marchio "Asset Group", senza fornire indicazioni sulla sede legale della società.

VISTA la Delibera Consob n. 22078 dell'11 novembre 2021, con la quale è stato ordinato alla menzionata "Asset Group" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i distinti domini internet https://assetgroup.io, https://assetgroup.cc e https://webtrader.assetgroup.xyz;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://assetgroup.xyz e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta da "Asset Group" tramite il sito internet https://assetgroup.xyz e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto il dominio https://assetgroup.xyz è risultato consultabile in lingua italiana;

CONSIDERATO che il sito internet https://assetgroup.xyz non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://assetgroup.xyz e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.ltd, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

2 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona