Delibera n. 22195 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22195
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://neotrade.pro, https://neotrade.cc e la pagina di login https://neotrade.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. l'utente che seleziona qualsiasi link del sito https://neotrade.cc accede al sito https://neotrade.pro – risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana – tramite il quale viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, indici, materie prime e metalli preziosi tramite la piattaforma denominata CTrader;
ii. il diverso dominio https://neotrade.io risulta essere la pagina dedicata alla registrazione dei nuovi utenti nonché all'accesso per gli utenti già registrati al menzionato sito https://neotrade.pro;
iii. per poter operare nel trading online tramite detti siti, gli utenti sono tenuti ad effettuare la registrazione, ad aprire uno degli account ivi pubblicizzati nonché a versare una provvista di denaro;
iv. in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit associati, "Di Partenza", "Standard", "Commerciante" e "Vip";
v. quanto alla riconducibilità, nel footer di entrambi i siti https://neotrade.pro e https://neotrade.cc è indicata la società Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica.
VISTE le Delibere n. 21680 del 14 gennaio 2021, n. 21761 dell'11 marzo 2021, n. 21783 del 31 marzo 2021, n. 21842 del 12 maggio 2021, n. 21946 del 7 luglio 2021 e n. 22038 del 13 ottobre 2021 con le quali si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti domini https://energymarkets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc; https://eurofx.trade, https://bid-broker-stocks.io e https://bidbrokerstocks.cc, www.optimarket.co e la relativa pagina https://optimarket.trade, www.optimarket.cc, nonché https://absystem.pro e https://onyxprofit.pro;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini https://neotrade.pro e https://neotrade.cc e la pagina https://neotrade.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta mediante i domini https://neotrade.pro e https://neotrade.cc e la pagina https://neotrade.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati consultabili in lingua italiana.
CONSIDERATO che la Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i domini https://neotrade.pro e https://neotrade.cc e la pagina https://neotrade.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 febbraio 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona