Delibera n. 22260 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22260
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sui siti internet è emerso che:
i. mediante i siti https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, indici, materie prime e crypto-valute;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, su entrambi i siti vengono prospettate varie tipologie di conto a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati. In particolare, nel sito internet https://tradingtech.io si trovano quattro tipologie di account denominate: Cent Account", "Pro Account", "Pro + Account" e "Luxury Account", mentre nel sito https://aceinvesting.io sono riportate tre tipologie di account denominate "Cent", "Pro Trader" e "Prime";
iii. quanto alla riconducibilità dei siti https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io in calce alla home page e nella sezione "Terms & Conditions" degli stessi è indicata la società Eudaimon Consulting LLC con sede a "St.Vincent and the Grenadines";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto avuto riguardo al dominio https://tradingtech.io è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani, mentre il sito https://aceinvesting.io risulta traducibile in italiano tramite sistemi automatici di traduzione;
CONSIDERATO che la società Eudaimon Consulting LLC, con sede a St. Vincent and the Grenadines, menzionata nei siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://tradingtech.io e https://aceinvesting.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona