Delibera n. 22275 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22275
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.empiretrading.net e la relativa pagina https://live.empiretrading.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito www.empiretrading.net, disponibile in lingua italiana, offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su futures e CFD aventi come sottostanti valute, criptovalute, indici, azioni e materie prime;
ii. per poter operare tramite la piattaforma di trading presente sul sito sono richieste la registrazione sulla pagina https://live.empiretrading.net e l'apertura di un conto su cui depositare la necessaria provvista. In particolare, vengono offerte due tipologie di conto, denominate "STP" ed "ECN";
iii. il sito www.empiretrading.net offre, inoltre, la possibilità di versare somme di denaro a scopo di investimento sui c.d. conti "PAMM" ("Percentage Allocation Management Module");
iv. il sito www.empiretrading.net menziona il marchio "Empire Trading" e reca, in calce alle pagine, l'indicazione delle società Empire Trading LLC e Techsync Management Consultancies LLC. Con riguardo a tali società, è scritto che la Empire Trading LLC, di cui non viene riportata la sede legale, sarebbe partecipata dalla Techsync Management Consultancies LLC e che quest'ultima avrebbe sede a Dubai;
v. nei documenti intitolati "Privacy Policy" e "Order Execution Policy", pubblicati all'interno del sito, figurano la Empire Trading Ltd, di cui non viene riportata la sede legale, nonché l'anzidetta Techsync Management Consultancies LLC, con sedi dichiarate a Dubai e a Londra;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.empiretrading.net e la relativa pagina https://live.empiretrading.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.empiretrading.net e la relativa pagina https://live.empiretrading.net, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che il sito internet www.empiretrading.net e la relativa pagina https://live.empiretrading.net non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito www.empiretrading.net e la relativa pagina https://live.empiretrading.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
24 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona