Delibera n. 22286 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22286
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. i siti https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro sono attivi e disponibili anche in lingua italiana;
ii. mediante tali siti viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, azioni, indici e materie prime;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, su tutti i siti vengono prospettate varie tipologie di conto a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati. In particolare, nel sito https://sierrainvest.io sono riportate quattro tipologie di account denominate "Beginner", "Advanced", "Progressive" e "Professional", mentre il sito https://battletrade.pro menziona tre tipologie di account denominate "Mini", "Standard" e "VIP";
iv. quanto alla riconducibilità dei siti https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro in calce alla home page degli stessi è indicata la società Tetris Group Ltd con sede nel Commonwealth of Dominica;
VISTA la delibera Consob 22211 del 16 febbraio 2022 con la quale si è ordinato a Tetris Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://clydetrade.pro, https://clydetrade.co, https://sierrainvest.pro e https://battletrade.co;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare i domini in parte sovrapponibili a quelli dei predetti siti internet https://sierrainvest.pro e https://battletrade.co, i siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro replicano rispettivamente i contenuti ed il formato grafico dei siti https://sierrainvest.pro e https://battletrade.co;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire conti di trading sui quali è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tali domini sono disponibili anche in lingua italiana e, inoltre, in relazione al sito https://sierrainvest.io è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che la società Tetris Group Ltd menzionata nei siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://sierrainvest.io e https://battletrade.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona