Delibera n. 22288 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22288
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.newfx.trading – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.newfx.trading – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani – l'apertura di un account, il versamento di una provvista di denaro e l'accesso alla piattaforma disponibile in corrispondenza della pagina https://newfx.tradingweb.io;
iii. in particolare, sul sito www.newfx.trading sono menzionate sette tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Discovery", "Silver", "Gold", "Premium", "Vip" e "Vip +";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito www.newfx.trading è più volte menzionato il brand "NexFX". Inoltre, in calce alle pagine del medesimo sito www.newfx.trading si legge che "NEWFX is the brand name of Big Horizons Limited, the website owner. The brokerage service is handled by New Forex Limited" e nei "Terms and Conditions" è menzionata NewFX Limited;
VISTA la delibera Consob n. 22105 del 1° dicembre 2021 con la quale si è ordinato a Big Horizons Limited e NewFx Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.newfx.co;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito internet www.newfx.co, il sito www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io replicano i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.newfx.co;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, in relazione a detti domini, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione telefonica non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti degli utenti italiani;
CONSIDERATO che "NexFX", Big Horizons Limited, New Forex Limited e NewFX Limited, tutti menzionati nell'ambito del sito www.newfx.trading, non sono autorizzati alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona