Delibera n. 22295 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22295
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.morganfxcapital.com e relativa pagina https://my.morganfxcapital.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito www.morganfxcapital.com è emerso che:
i. il sito www.morganfxcapital.com risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. mediante il sito www.morganfxcapital.com viene offerta al potenziale investitore, previa registrazione - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://my.morganfxcapital.com direttamente raggiungibile dalla homepage del predetto sito - e apertura di un conto, la possibilità di negoziare strumenti finanziari quali contratti su valute, indici e azioni, utilizzando la piattaforma di trading ivi presente;
iii. quanto alla riconducibilità del sito www.morganfxcapital.com, in calce a tutte le pagine è indicato che il sito è "owned and operated by Preqster Ltd with registration number 12621178";
VISTA la delibera n. 21873 del 3 giugno 2021 con la quale si è ordinato alla medesima Preqster Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.pips500.com, di cui il sito www.morganfxcapital.com replica i contenuti e il formato grafico;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.morganfxcapital.com e la pagina https://my.morganfxcapital.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.morganfxcapital.com e la pagina https://my.morganfxcapital.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società menzionata nel sito www.morganfxcapital.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.morganfxcapital.com e la relativa pagina https://my.morganfxcapital.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 aprile 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona