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Bollettino


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Delibera n. 22325

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://globalinvestousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. mediante il sito https://global-investousfx.com – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta agli utenti la possibilità di negoziare sul mercato forex e fare trading su ETF, indici, obbligazioni, cripto-valute e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://global-investousfx.com mediante la pagina https://client.global-investousfx.com;

iii. in particolare, sul sito https://global-investousfx.com sono pubblicizzate quattro tipologie di account denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "VIP";

iv. quanto alla riconducibilità, nel sito https://global-investousfx.com sono stati rinvenuti generici riferimenti al brand "Globalinvestous";

VISTE le Delibere n. 22050 del 20 ottobre 2021 e n. 22147 del 22 dicembre 2021 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione di cui all'art. 18 del TUF posta in essere rispettivamente mediante i distinti siti www.globalinvestous.eu e https://global-investous.eu e relativa pagina https://client.global-investous.eu;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei distinti siti www.globalinvestous.eu e https://global-investous.eu, il sito https://globalinvestousfx.com replica i contenuti e il formato grafico dei siti già oggetto delle delibere di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://global-investousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://globalinvestousfx.com e relativa pagina https://client.global-investousfx.com è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto in relazione ai citati domini è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che "Globalinvestous", menzionato nel sito https://global-investousfx.com non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://global-investousfx.com e la relativa pagina https://client.globalinvestousfx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

4 maggio 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona